(Regolamento- art. 17)
Art. 17 Contrassegni dei natanti 
1  Ogni  natante  deve  essere  munito  dei  contrassegni  attribuiti
dall'autorita' competente, salvo i casi previsti  dall'art.  4  della
Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo. 
2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del  natante,  in
posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre  arabe,  leggibili
ed indelebili. 
3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza  per  i
natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. 
La larghezza e lo spessore  dei  loro  tratti  saranno  proporzionati
all'altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su  fondo
scuro o scuri su fondo chiaro. 
4 L'autorita' competente puo' disporre l'uso di targhe ufficiali. 
5 Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni: 
a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei  servizi
regolari di linea; 
b. i natanti la cui lunghezza e' inferiore a 2,5 m; 
c. le canoe, i caiacchi, i sandolini  ed  altri  natanti  simili  non
provvisti di motore, nonche' le tavole a vela; 
d. i natanti da competizione a remi. 
I natanti di cui alla lettera a. devono  essere  contraddistinti  dal
nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli  di
cui alle lettere b., c., d. devono portare in posizione ben  visibile
le indicazioni del proprietario o del detentore.