Art. 17 Contrassegni dei natanti 1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall'autorita' competente, salvo i casi previsti dall'art. 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo. 2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili. 3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all'altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro. 4 L'autorita' competente puo' disporre l'uso di targhe ufficiali. 5 Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni: a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea; b. i natanti la cui lunghezza e' inferiore a 2,5 m; c. le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonche' le tavole a vela; d. i natanti da competizione a remi. I natanti di cui alla lettera a. devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b., c., d. devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.