Art. 18 Marche o targhe di costruzione 1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti: a. sullo scafo: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, b. sul motore: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, - il numero di costruzione. 2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev'essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.