(Regolamento- art. 18)
Art. 18 Marche o targhe di costruzione 
1 In  luogo  ben  visibile,  facilmente  accessibile  ed  in  maniera
indelebile devono essere apposti: 
a. sullo scafo: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, 
b. sul motore: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, 
               - il numero di costruzione. 
2 Queste indicazioni possono essere stampate  su  una  targhetta,  la
quale  dev'essere  fissata  mediante  saldatura  oppure  con   chiodi
ribaditi o in altro modo analogo.