(Regolamento- art. 19)
Art. 19 Marche di massima immersione 
1 I battelli  per  passeggeri  e  gli  impianti  galleggianti  devono
portare, su ogni lato, marche  di  massima  immersione,  poste  sulle
fiancate a circa meta' lunghezza  dello  scafo.  I  battelli  per  il
trasporto di merci devono portare, su ogni lato,  marche  di  massima
immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla
poppa pari a circa un sesto della loro lunghezza. 
2 Le marche di massima immersione devono avere una lunghezza di 30 cm
e un'altezza di 4 cm. Devono essere indelebili, di colore  chiaro  su
fondo scuro o di colore scuro su fondo chiaro, e  sistemate  in  modo
che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.