(Allegato II - art. 6)
                             Articolo 6 
   Ogni Parte  i  cui  interessi  possono  essere  influenzati  dalla
decisione, puo', previa notifica  scritta  alle  Parti  in  giudizio,
intervenire nella procedura di arbitrato, previo accordo del Collegio
e  a  proprie  spese.  In  tal  caso,  la  Parte  in  questione  puo'
intervenire  per  presentare   prove   o   documentazione,   o   fare
dichiarazione verbale sulle  motivazioni  che  hanno  suscitato  tale
intervento,  conformemente  alle   procedure   stabilite   ai   sensi
dell'Articolo 7 del presente Allegato, ma non ha diritto  in  materia
di composizione del Collegio.