(Allegato II - art. 8)
                             Articolo 8 
   1. Le delibere del Collegio, sia in materia di regolamento interno
sia in materia di sede dei dibattimenti, e il suo lodo arbitrale sono
decisi a maggioranza dei suoi membri. 
   2. Le Parti in giudizio devono facilitare l'opera del  Collego,  a
tale scopo, le Parti: 
(a) forniscono al  Collegio  tutti  i  documenti  e  le  informazioni
    pertinenti; e 
(b) autorizzano  il  Collegio  a  recarsi  sul  loro  territorio,   a
    interrogare testimoni  o  esperti  e  a  recarsi  in  luoghi  per
    indagare tale controversia in situ. 
 
   3. Il fatto che una Parte in giudizio non osservi le  disposizioni
del paragrafo 2 o non difenda il suo caso, non osta all'emissione  di
un giudizio o di un lodo arbitrale da parte del Collegio.