Articolo 9 Il Collegio emette il suo giudizio entro sei mesi dalla data della sua composizione, a meno che non consideri necessario prorogare tale termine per un nuovo periodo che non sia superiore a cinque mesi. Il lodo arbitrale del Collegio deve essere motivato. Esso e' definitivo e senza appello e viene comunicato al depositario che ne informa le Parti. Le Parti in giudizio devono conformarsi ad esso senza indugio.