(Allegato II - art. 9)
                             Articolo 9 
   Il Collegio emette il suo giudizio entro sei mesi dalla data della
sua composizione, a meno che non consideri necessario prorogare  tale
termine per un nuovo periodo che non sia superiore a cinque mesi.  Il
lodo arbitrale del Collegio deve essere motivato. Esso e'  definitivo
e senza appello e viene comunicato al depositario che ne  informa  le
Parti. Le Parti in giudizio devono conformarsi ad esso senza indugio.