(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2

       Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
                           amministrazioni

                               Art. 1
                (Disposizioni di carattere generate)

   1.  I  principi  e  i  contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della
prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
   2.  I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma
3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilita' disciplinare. Restano
ferme  le  disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita'
dei pubblici dipendenti.
   3.  Le  disposizioni  che  seguono trovano applicazione in tutti i
casi  in  cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o
regolamenti.  Nel  rispetto  dei  principi  enunciati dall'art. 2, le
previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate e
specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai
sensi  dell'art.  54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

                               Art. 2
                             (Principi)

   1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di  servire  esclusivamente  la  Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
   2.  Il  dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine
di  evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle
sue  mansioni  in  situazioni,  anche solo apparenti, di conflitto di
interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il
corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
   3.  Nel  rispetto  dell'orario  di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed
efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita'
connesse ai propri compiti.
   4.  Il  dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
   5.  Il  comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire
un   rapporto   di   fiducia  e  collaborazione  tra  i  cittadini  e
l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la
massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano
titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le
notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
   6.  Il  dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando,
comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita'
loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
   7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.

                               Art. 3
                      (Regali e altre utilita)

   1.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo
quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o
comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
   2.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
regali  o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto  grado.  Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un
sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.

                               Art. 4
       (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

   1.   Nel   rispetto   della  disciplina  vigente  del  diritto  di
associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
   2.  Il  dipendente  non  costringe  altri dipendenti ad aderire ad
associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.

                               Art. 5
               Trasparenza negli interessi finanziari.

   1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se  egli,  o  suoi  parenti  entro  il  quarto grado o conviventi,
   abbiano  ancora  rapporti  finanziari  con  il soggetto con cui ha
   avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se  tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
   abbiano  interessi  in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
   limitatamente alle pratiche a lui affidate.

   2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano
attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari
generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.

                               Art. 6
                       (Obbligo di astensione)

   1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione di
decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri
ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di
individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, di
individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore,
procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.

                               Art. 7
                       (Attivita' collaterali)

   1.    Il    dipendente    non    accetta   da   soggetti   diversi
dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
   2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di collaborazione con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
   3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento
di incarichi remunerati.

                               Art. 8
                           (Imparzialita)

   1.  Il  dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
   2.  Il  dipendente  si attiene a corrette modalita' di svolgimento
dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.

                               Art. 9
                 (Comportamento nella vita sociale)

   1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la  posizione  che  ricopre
nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali
nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.

                               Art. 10
                     (Comportamento in servizio)

   1.  Il  dipendente,  salvo  giustificato  motivo,  non ritarda ne'
affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
   2.  Nel  rispetto  delle  previsioni  contrattuali,  il dipendente
limita   le  assenze  dal  luogo  di  lavoro  a  quelle  strettamente
necessarie.
   3.   Il  dipendente  non  utilizza  a  fini  privati  materiale  o
attrezzature  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio. Salvo casi
d'urgenza,  egli  non  utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze  personali.  Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee
all'amministrazione.
   4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode
a  titolo  personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

                               Art. 11
                     (Rapporti con il pubblico)

   1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con  il pubblico presta
adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le
spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento
proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro
da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro
reclami.
   2.   Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene
informato  il  dirigente  dell'uffici  o  dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
   3.  Il  dipendente  non prende impegni ne' fa promesse in ordine a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
   4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre
comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e
comprensibile.
   5.  Il  dipendente  che  svolge la sua attivita' lavorativa in una
amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del
rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati
dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si
preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire
agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro
informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui
livelli di qualita'.

                               Art. 12
                             (Contratti)

   1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di
intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto.
   2.  Il  dipendente  non  conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia
concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si
astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
   3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a  titolo privato con
imprese  con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per
conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per  iscritto il dirigente
dell'ufficio.
   4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 si trova il
dirigente,  questi  informa  per  iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.