(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 32)
                             Articolo 32 
 
Responsabilita'  in  caso  di   soppressione,   ritardo   o   mancata
                           corrispondenza 
 
  §1 Il trasportatore e' responsabile nei confronti  del  viaggiatore
per il danno dovuto al fatto che, a  causa  della  soppressione,  del
ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio  non  puo'
continuare nello stesso giorno, o comunque la sua  continuazione  non
e'  ragionevolmente  esigibile  nello  stesso  giorno  per   via   di
circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese
ragionevoli di alloggio, nonche' le spese ragionevoli per avvisare le
persone che attendono il viaggiatore. 
  § 2 Il trasportatore e' esonerato da questa responsabilita'  quando
la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza  sono
imputabili ad una delle seguenti cause : 
    a)  circostanze  esterne   all'esercizio   ferroviario   che   il
trasportatore, malgrado la diligenza richiesta  dalle  particolarita'
del caso di specie, non poteva evitare o  alle  cui  conseguenze  non
poteva ovviare. 
    b) colpa del viaggiatore, oppure 
    c) un comportamento di terzi  che  il  trasportatore,  nonostante
abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di
specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;
un'altra impresa che utilizzi la  stessa  infrastruttura  ferroviaria
non  e'  considerata  parte  terza;  il  diritto  di  ricorso  rimane
impregiudicato. 
  § 3 Il diritto nazionale determina  se,  ed  in  quale  misura,  il
trasportatore deve corrispondere  un  risarcimento  danni  per  danni
diversi da quelli previsti al §1. Questa disposizione non  pregiudica
l'articolo 44.