Art. 982 
 
                         Numeri di matricola 
 
1. Il numero che  ciascun  ufficiale,  sottufficiale  o  militare  di
truppa  acquista  all'atto  della  sua  iscrizione  nei  ruoli  resta
immutato  in  occasione  delle  eventuali  successive   chiamate   in
servizio.