Art. 983 Comunicazioni al comitato centrale 1. I centri di mobilitazione rimettono, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al comitato centrale l'elenco del personale arruolato, iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale. 2. Allorquando eseguono promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne danno partecipazione al comitato centrale, per le opportune annotazioni.