Art. 983 
 
                 Comunicazioni al comitato centrale 
 
1. I centri di mobilitazione rimettono, non oltre  il  10  maggio  di
ogni anno, al comitato centrale  l'elenco  del  personale  arruolato,
iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale. 
2. Allorquando eseguono promozioni o cancellazioni nel  personale  di
assistenza, ne danno partecipazione  al  comitato  centrale,  per  le
opportune annotazioni.