Art. 1263
(Contestazione degli addebiti).
I provvedimenti d'inibizione dall'esercizio della professione e di
cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono
essere preceduti, a pena di nullita', dalla contestazione degli
addebiti.
Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del
mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere
preceduto, a pena di nullita', dal parere delle associazioni
sindacali interessate.