(Codice della navigazione-art. 1263)
                              Art. 1263 
                   (Contestazione degli addebiti). 
 
  I provvedimenti d'inibizione dall'esercizio della professione e  di
cancellazione dalle matricole,  dagli  albi  o  dai  registri  devono
essere preceduti, a  pena  di  nullita',  dalla  contestazione  degli
addebiti. 
 
  Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della  gente  del
mare o del personale navigante della navigazione interna deve  essere
preceduto,  a  pena  di  nullita',  dal  parere  delle   associazioni
sindacali interessate.