(Codice della navigazione-art. 1264)
                              Art. 1264 
(Provvedimenti disciplinari  per  il  personale  addetto  ai  servizi
                pubblici della navigazione interna). 
 
  Le disposizioni  per  l'applicazione  delle  pene  disciplinari  al
personale della navigazione interna addetto ai  servizi  pubblici  di
linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.