(Codice della navigazione-art. 1265)
                              Art. 1265 
         (Ricorso degli appartenenti alla gente dell'aria). 
 
  Contro  i  provvedimenti  disciplinari  che  applicano  alla  gente
dell'aria le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e  nel
terzo comma dell'articolo 1254, e' ammesso ricorso ad una commissione
dei reclami. 
 
  La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche' le
forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.