Art. 1265
(Ricorso degli appartenenti alla gente dell'aria).
Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla gente
dell'aria le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel
terzo comma dell'articolo 1254, e' ammesso ricorso ad una commissione
dei reclami.
La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche' le
forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.