(CODICE CIVILE-art. 1206)
                             Art. 1206. 
 
                            (Condizioni). 
 
  Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non  riceve
il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli  seguenti  o
non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere
l'obbligazione.