(CODICE CIVILE-art. 1207)
                             Art. 1207. 
 
                             (Effetti). 
 
  Quando il creditore e' in mora, e' a  suo  carico  l'impossibilita'
della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al  debitore.
Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della  cosa  che  non
siano stati percepiti dal debitore. 
 
  Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla  sua
mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione  della
cosa dovuta. 
 
  Gli effetti della mora si verificano dal  giorno  dell'offerta,  se
questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza  passata  in
giudicato o se e' accettata dal creditore.