(CODICE CIVILE-art. 1208)
                             Art. 1208. 
 
             (Requisiti per la validita' dell'offerta). 
 
  Affinche' l'offerta sia valida e' necessario: 
    1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a  chi  ha  la
facolta' di ricevere per lui; 
    2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere; 
    3) che comprenda la totalita' della somma o  delle  cose  dovute,
dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una  somma  per
le  spese  non  liquide,  con  riserva  di  un  supplemento,  se   e'
necessario; 
    4) che il  termine  sia  scaduto,  se  stipulato  in  favore  del
creditore; 
    5) che si  sia  verificata  la  condizione  dalla  quale  dipende
l'obbligazione; 
    6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o  nel  suo
domicilio; 
    7) che l'offerta sia  fatta  da  un  ufficiale  pubblico  a  cio'
autorizzato. 
 
  Il debitore puo' subordinare l'offerta al  consenso  del  creditore
necessario per liberare i  beni  dalle  garanzie  reali  o  da  altri
vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.