(CODICE CIVILE-art. 1210)
                             Art. 1210. 
 
          (Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori). 
 
  Se il creditore rifiuta di  accettare  l'offerta  reale  o  non  si
presenta per ricevere le cose  offertegli  mediante  intimazione,  il
debitore puo' eseguire il deposito. 
 
  Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e'
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore  non
puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.