(CODICE CIVILE-art. 1216)
                             Art. 1216. 
 
        (Intimazione di ricevere la consegna di un immobile). 
 
  Se  deve  essere  consegnato  un   immobile,   l'offerta   consiste
nell'intimazione al creditore di  prenderne  possesso.  L'intimazione
deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma  dell'art.
1209. 
 
  Il debitore, dopo l'intimazione al  creditore,  puo'  ottenere  dal
giudice la nomina di  un  sequestratario.  In  questo  caso  egli  e'
liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario  la  cosa
dovuta.