(CODICE CIVILE-art. 1217)
                             Art. 1217. 
 
                       (Obbligazioni di fare). 
 
  Se la prestazione consiste in un fare, il creditore  e'  costituito
in mora mediante  l'intimazione  di  ricevere  la  prestazione  o  di
compiere gli atti che  sono  da  parte  sua  necessari  per  renderla
possibile. 
 
  L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.