Art. 783 
                     Formazione dei carabinieri 
 
1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706  sono  ammessi  al
corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo  sei  mesi
dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo,
previo superamento di esami, ed e'  immesso  in  ruolo  al  grado  di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine  della  graduatoria
finale. 
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in
congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale  appartenente
alle altre  Forze  di  polizia,  perdono  il  grado  e  la  qualifica
rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. 
3. Agli ammessi ai corsi per  allievo  carabiniere  si  applicano  le
norme di  cui  al  regolamento  per  le  scuole  allievi  carabinieri
approvato con decreto ministeriale.