Art. 186. 
 
  Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento -  trasporto  dei
carichi devono essere disposte in modo da evitare  il  passaggio  dei
carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per  i  quali  la
eventuale caduta del carico puo' costituire pericolo. 
  Qualora tale passaggio non si possa  evitare,  le  manovre  per  il
sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi  devono  essere
tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni  in  modo  da
consentire, ove sia praticamente  possibile,  l'allontanamento  delle
persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta  del
carico.