Art. 187. 
 
  Il  campo  di  azione  degli  apparecchi  di  sollevamento   e   di
sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa  del
carico, deve essere delimitato con barriere e ove cio',  per  ragioni
di spazio non sia possibile, devono essere adottati  i  provvedimenti
di cui al secondo comma dell'articolo precedente.