Art. 296. Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi e' consentito con le modalita' e le limitazioni del presente decreto. Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente decreto. Idoneita' all'impiego minerario - Classifica ed elenco degli esplosivi degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.