Art. 296. 
 
  Nei lavori delle miniere e delle  cave  l'uso  degli  esplosivi  e'
consentito con le modalita' e le limitazioni del presente decreto. 
  Nei  confronti  degli  imprenditori  di  miniere  o  di   cave   la
concessione  della  licenza  per  il  trasporto  o  il  deposito   di
esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e' accordata su esibizione di una  attestazione  rilasciata  dal
Distretto minerario comprovante l'avvenuto  adempimento  dell'obbligo
della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente
decreto. 
  Idoneita'  all'impiego  minerario  -  Classifica  ed  elenco  degli
esplosivi degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.