(Codice della navigazione-art. 1266)
                              Art. 1266 
                          (Enti portuali). 
 
  Restano in vigore, in quanto compatibili con  le  disposizioni  del
codice, le disposizioni relative alla costituzione e  all'ordinamento
del Consorzio autonomo del porto di  Genova,  del  Provveditorato  al
porto di Venezia, dell'Ente  autonomo  del  porto  di  Napoli,  delle
Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.