Art. 1266
(Enti portuali).
Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del
codice, le disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento
del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al
porto di Venezia, dell'Ente autonomo del porto di Napoli, delle
Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.