(Codice della navigazione-art. 1268)
                              Art. 1268 
                   (Delega provvisoria ai comuni). 
 
  Nelle localita' non collegate per via navigabile con localita'  ove
siano uffici di porto  della  navigazione  interna,  le  attribuzioni
spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando  non
sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.