(Codice della navigazione-art. 1274)
                              Art. 1274 
                   (Occupazione di zone portuali). 
 
  Coloro, che al momento  della  delimitazione  delle  zone  portuali
della navigazione interna occupano senza  concessione  beni  pubblici
situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione  entro
il termine fissato dal decreto di delimitazione.