(CODICE CIVILE-art. 1219)
                             Art. 1219. 
 
                       (Costituzione in mora). 
 
  Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o  richiesta
fatta per iscritto. 
 
  Non e' necessaria la costituzione in mora: 
    1) quando il debito deriva da fatto illecito; 
    2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto  di  non  volere
eseguire l'obbligazione; 
    3) quando e' scaduto il termine, se la  prestazione  deve  essere
eseguita al domicilio del creditore. Se  il  termine  scade  dopo  la
morte del debitore,  gli  eredi  non  sono  costituiti  in  mora  che
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e  decorsi  otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta.