(CODICE CIVILE-art. 1220)
                             Art. 1220. 
 
                       (Offerta non formale). 
 
  Il debitore non puo' essere considerato in mora, se tempestivamente
ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza  osservare  le
forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno  che  il
creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.