Art. 1221.
(Effetti della mora sul rischio).
Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta
impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe
ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente
sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.