(CODICE CIVILE-art. 1223)
                             Art. 1223. 
 
                      (Risarcimento del danno). 
 
  Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere cosi' la perdita subita dal  creditore  come  il  mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.