(CODICE CIVILE-art. 1224)
                             Art. 1224. 
 
               (Danni nelle obbligazioni pecuniarie). 
 
  Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro,  sono
dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano
dovuti precedentemente e anche se il  creditore  non  prova  di  aver
sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti  interessi  in
misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono  dovuti
nella stessa misura. 
 
  Al creditore che dimostra di aver subito un danno  maggiore  spetta
l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata  convenuta
la misura degli interessi moratori.