(CODICE CIVILE-art. 1225)
                             Art. 1225. 
 
                     (Prevedibilita' del danno). 
 
  Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo  del  debitore,
il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel  tempo
in cui e' sorta l'obbligazione.