Art. 1227.
(Concorso del fatto colposo del creditore).
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,
il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e
l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.