(CODICE CIVILE-art. 1228)
                             Art. 1228. 
 
            (Responsabilita' per fatto degli ausiliari). 
 
  Salva   diversa   volonta'   delle   parti,   il    debitore    che
nell'adempimento  dell'obbligazione  si  vale  dell'opera  di  terzi,
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.