Art. 1229.
(Clausole di esonero da responsabilita').
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.
E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di
limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del
debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi
derivanti da norme di ordine pubblico.