Art. 787
                Retta annuale e spese di cancelleria

1.  La  misura  della  retta  annuale  e'  stabilita, con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2.  E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani
di  guerra o equiparati e agli orfani di dipendenti militari e civili
dello  Stato  deceduti  per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa del servizio.
3.   E'  accordato  il  beneficio  della  mezza  retta  gratuita  per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati
di medaglia d'oro al valor militare;
b)  ai  figli  dei  mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
c)  ai  figli  di  militari  di carriera, di ufficiali di complemento
richiamati  in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno
acquisito  il  diritto  al  trattamento  di quiescenza, di dipendenti
civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili
e militari dello Stato.
4.  E'  accordato  il beneficio della mezza retta gratuita per merito
personale  nel  primo  anno  del  liceo classico e nel terzo anno del
liceo  scientifico  agli  allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie di cui all'articolo 713, solo se hanno superato gli esami
di  ammissione  con  una  media  complessiva  non inferiore agli otto
decimi.
5.  Uguale  beneficio  e'  concesso  agli  allievi che negli scrutini
annuali  risultino  classificati nei primi due decimi dei promossi al
corso  superiore,  solo  se hanno riportato una media complessiva non
inferiore agli otto decimi.
6.  Possono  cumularsi  a favore dello stesso allievo due mezze rette
gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e
l'altra per merito personale.
7.  Il  beneficio della gratuita' o semi gratuita' per benemerenze di
famiglia  non  e'  accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete
l'anno in corso per insuccesso negli esami.
8.  Il  genitore  o  il  tutore  si  impegna al pagamento della retta
annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l'allievo
risulti debitore verso l'amministrazione della scuola.
 
          Nota all'art. 787:
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1978,  n.  915  (Testo  unico  delle  norme  in  materia di
          pensioni di guerra) e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28.