Art. 993 Compiti delle ispettrici di comitato 1. Le ispettrici di comitato hanno il compito di: a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti; b) collaborare col direttore dei corsi, di cui all'articolo 1003, comma 5, ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tale scopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che sono costituiti presso i comitati; c) tenere aggiornato: un registro delle allieve infermiere e un registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche; d) segnalare le benemerenze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'Ispettorato nazionale per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione; e) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attivita' delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della ispettrice del centro di mobilitazione, all'Ufficio direttivo centrale; f) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie; g) informare caso per caso l'ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari piu' gravi; h) intervenire (con voto deliberativo) alle adunanze dei consigli direttivi di comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie, indipendentemente dalla loro partecipazione ai comitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio.