Art. 993 
 
                Compiti delle ispettrici di comitato 
 
1. Le ispettrici di comitato hanno il compito di: 
a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere  volontarie
da loro dipendenti; 
b) collaborare col direttore dei corsi,  di  cui  all'articolo  1003,
comma  5,  ad  assicurare  il  buon  funzionamento   dei   corsi   di
preparazione e di perfezionamento delle allieve  infermiere;  a  tale
scopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi
che sono costituiti presso i comitati; 
c) tenere aggiornato: un  registro  delle  allieve  infermiere  e  un
registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo  attivo
e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio  e  le  note
caratteristiche; 
d) segnalare le benemerenze o le deficienze  di  particolare  rilievo
delle proprie dipendenti all'Ispettorato  nazionale  per  il  tramite
dell'ispettrice di centro di mobilitazione; 
e)  compilare  a  fine  di  ogni  anno  scolastico  (ottobre),  tanto
sull'andamento delle  scuole,  quanto  sull'attivita'  delle  allieve
infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite
della ispettrice del centro di mobilitazione,  all'Ufficio  direttivo
centrale; 
f) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle
norme  regolamentari  e  delle  istruzioni  da  parte  delle  allieve
infermiere e delle infermiere volontarie; 
g) informare caso per caso l'ispettrice  nazionale,  per  il  tramite
dell'ispettrice  di   centro   di   mobilitazione,   delle   mancanze
disciplinari piu' gravi; 
h) intervenire (con voto deliberativo)  alle  adunanze  dei  consigli
direttivi di comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti  relativi
al servizio delle infermiere volontarie, indipendentemente dalla loro
partecipazione ai comitati e alle  commissioni  speciali  per  quanto
riguarda i corsi di studio.