Art. 995 Vice-ispettrice e capo-gruppo 1. A ognuno dei comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice-ispettrice. 2. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali e' addetta una ispettrice a norma dell'articolo 992 possono essere addette una o piu' vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio. 3. Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste sono loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessita'. 4. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale hanno la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, e' addetta una capo-gruppo.