Art. 995 
 
                    Vice-ispettrice e capo-gruppo 
 
1. A ognuno dei comitati centri di mobilitazione puo' essere  addetta
una vice-ispettrice. 
2. A ognuno dei comitati della  Croce  rossa  italiana  ai  quali  e'
addetta una ispettrice  a  norma  dell'articolo  992  possono  essere
addette una o piu' vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio. 
3.  Le  vice-ispettrici  coadiuvano  le  ispettrici  esercitando   le
mansioni  che  da  queste  sono  loro  affidate.   Sostituiscono   le
ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione  delle
ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso  di  urgente
necessita'. 
4. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono
addette ispettrici, e nella  cui  sfera  di  competenza  territoriale
hanno la propria residenza almeno  dieci  infermiere  volontarie,  e'
addetta una capo-gruppo.