Art. 996 Organizzazione gerarchica 1. Ogni gruppo di infermiere in servizio presso un'unita' sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unita' sanitaria ha una capo-sala. 2. L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che hanno requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso. 3. Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unita' sanitaria o tra le infermiere addette a un reparto vi sono infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime, purche' iscritte nel ruolo attivo. 4. La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorita' di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.