Art. 996 
 
                      Organizzazione gerarchica 
 
1. Ogni gruppo di infermiere in servizio presso  un'unita'  sanitaria
ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unita' sanitaria
ha una capo-sala. 
2.  L'ispettrice  da  cui  dipendono  i  singoli  gruppi  nomina   la
capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che hanno  requisiti  di
specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in  relazione
alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso. 
3. Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unita' sanitaria
o tra le infermiere addette a un reparto vi sono infermiere di  grado
superiore, la capo-gruppo o  la  capo-sala  sono  scelte  tra  queste
ultime, purche' iscritte nel ruolo attivo. 
4. La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro  funzioni,
hanno autorita' di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo  e
rispettivamente del reparto.