Art. 188. 
 
  I piani di posa delle rotaie  di  scorrimento  delle  gru  a  ponte
utilizzabili per l'accesso al carro ponte e  per  altre  esigenze  di
carattere straordinario relative  all'esercizio  delle  gru  medesime
devono  essere  agevolmente  percorribili  e  provvisti   di   solido
corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani, e ad
una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma  di
ingombro del carro ponte. 
  Detti piani devono avere una  larghezza  di  almeno  60  centimetri
oltre la sagoma di ingombro della gru.