Art. 297. 
 
  Nelle miniere e nelle cave e' vietato impiegare esplosivi da  mina,
accessori detonanti e mezzi di accensione  non  compresi  tra  quelli
riconosciuti dal Ministero dell'interno ai  sensi  dell'art.  53  del
testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per lo  impiego
minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio.