Art. 298. Ai fini delle idoneita' di cui al precedente articolo, gli esplosivi da mina, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione sono classificati in comuni o di sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili. Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in lavori a cielo aperto ed esplosivi ammessi anche nei lavori in sotterraneo. Sono considerati mezzi di accensione: a) le micce non detonanti; b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici senza capsula detonante; c) le macchine di accensione elettrica (esploditori).