Art. 298. 
 
  Ai  fini  delle  idoneita'  di  cui  al  precedente  articolo,  gli
esplosivi da mina, gli accessori detonanti ed i mezzi  di  accensione
sono classificati in comuni o di sicurezza  contro  il  grisu'  e  le
polveri infiammabili. 
  Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in
lavori a cielo aperto  ed  esplosivi  ammessi  anche  nei  lavori  in
sotterraneo. 
  Sono considerati mezzi di accensione: 
    a) le micce non detonanti; 
    b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici  senza
capsula detonante; 
    c) le macchine di accensione elettrica (esploditori).