Art. 300. 
 
  Le  ditte   produttrici,   nell'avanzare   domanda   al   Ministero
dell'industria e del commercio per il riconoscimento dell'idoneita' e
per la classifica degli esplosivi, degli accessori  detonanti  e  dei
mezzi di accensione, devono fornire i seguenti elementi: 
    a) denominazione degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei
mezzi di accensione; 
    b) stabilimenti di produzione; 
    c)  per  gli  esplosivi  da  mina,  dati  sulla  natura  e  sulle
caratteristiche particolarmente concernenti lo stato di  aggregazione
la densita', la percentuale  in  peso  delle  sostanze  componenti  e
relative tolleranze di fabbricazione, il  bilancio  di  ossigeno,  il
normale  volume  calcolato  dei  gas  d'esplosione,  la   temperatura
calcolata  dei  gas   d'esplosione,   la   stabilita'   chimica,   la
sensibilita' all'urto e all'innescamento, la distanza  di  colpo,  la
velocita' di detonazione e la potenza. 
  Per gli esplosivi di sicurezza nei  riguardi  del  grisu'  e  delle
polveri infiammabili, devono inoltre essere indicate le modalita'  ed
i dati degli accertamenti eseguiti nella galleria di prova. 
  Per gli  esplosivi  dichiarati  antigelo  dal  fabbricante,  devono
essere comunicate, oltre ai suddetti elementi, anche la natura  e  la
percentuale delle sostanze anticongelanti; 
  d) per gli accessori detonanti da mina e per i mezzi di accensione,
dati sulla struttura e  composizione  nonche'  sulle  caratteristiche
funzionali. 
  Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre che siano
eseguiti nella Stazione mineraria statale di prova esperimenti  sugli
esplosivi, sugli accessori detonanti e sui mezzi  di  accensione.  Le
spese relative sono a carico del fabbricante.