Art. 300. Le ditte produttrici, nell'avanzare domanda al Ministero dell'industria e del commercio per il riconoscimento dell'idoneita' e per la classifica degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, devono fornire i seguenti elementi: a) denominazione degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione; b) stabilimenti di produzione; c) per gli esplosivi da mina, dati sulla natura e sulle caratteristiche particolarmente concernenti lo stato di aggregazione la densita', la percentuale in peso delle sostanze componenti e relative tolleranze di fabbricazione, il bilancio di ossigeno, il normale volume calcolato dei gas d'esplosione, la temperatura calcolata dei gas d'esplosione, la stabilita' chimica, la sensibilita' all'urto e all'innescamento, la distanza di colpo, la velocita' di detonazione e la potenza. Per gli esplosivi di sicurezza nei riguardi del grisu' e delle polveri infiammabili, devono inoltre essere indicate le modalita' ed i dati degli accertamenti eseguiti nella galleria di prova. Per gli esplosivi dichiarati antigelo dal fabbricante, devono essere comunicate, oltre ai suddetti elementi, anche la natura e la percentuale delle sostanze anticongelanti; d) per gli accessori detonanti da mina e per i mezzi di accensione, dati sulla struttura e composizione nonche' sulle caratteristiche funzionali. Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre che siano eseguiti nella Stazione mineraria statale di prova esperimenti sugli esplosivi, sugli accessori detonanti e sui mezzi di accensione. Le spese relative sono a carico del fabbricante.