Art. 302. 
 
  Gli esplosivi, gli accessori detonanti  e  i  mezzi  di  accensione
riconosciuti  idonei  possono,  anche  limitatamente   ad   un   solo
fabbricante, essere cancellati dallo elenco di cui all'art. 299 per i
seguenti motivi: 
    a) se durante l'uso in miniera  o  cava  abbiano  dato  luogo  ad
inconvenienti; 
    b) se non corrispondano piu' ai requisiti di idoneita'. 
  Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di
idoneita', con decreto del Ministro per l'industria e  il  commercio,
valutate le deduzioni del fabbricante, interessato.