Art. 302. Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione riconosciuti idonei possono, anche limitatamente ad un solo fabbricante, essere cancellati dallo elenco di cui all'art. 299 per i seguenti motivi: a) se durante l'uso in miniera o cava abbiano dato luogo ad inconvenienti; b) se non corrispondano piu' ai requisiti di idoneita'. Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di idoneita', con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, valutate le deduzioni del fabbricante, interessato.