Art. 303. 
 
  Gli imprenditori sono tenuti  a  fornirsi  degli  esplosivi,  degli
accessori  detonanti  e  dei  mezzi  di  accensione  destinati   alle
lavorazioni minerarie,  eventualmente  tramite  imprese  commerciali,
soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 
299.