(Codice della navigazione-art. 1276)
                             Art. 1276. 
                    (Rimozione di cose sommerse). 
 
  Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili  di
cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in  cui  la
sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in
vigore del codice.