(Codice della navigazione-art. 1277)
                             Art. 1277. 
         (Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio). 
 
  Fino all'emanazione dei  regolamenti  locali  di  pilotaggio  e  di
rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e  nell'articolo
100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in
vigore in quanto compatibili.