(Codice della navigazione-art. 1278)
                             Art. 1278. 
             (Contributi dello Stato per il pilotaggio). 
 
  Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i  proventi  non  siano
sufficienti  al  mantenimento  di  una  corporazione  di  piloti,  il
ministro per le comunicazioni  puo'  concedere  un  assegno  annuo  a
carico del bilancio del suo ministero.