Art. 1279.
(Contributi per il lavoro portuale).
Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del
lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor
traffico, il ministro per le comunicazioni puo', con decreto da
emanarsi di concerto con il ministro per le finanze e con quello per
le corporazioni, imporre uno speciale contributo a carico degli
speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a dieci
centesimi nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione
interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela
dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle
loro famiglie, il ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico
degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un
contributo, in misura non superiore complessivamente a cinque
centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.