(Codice della navigazione-art. 1279)
                             Art. 1279. 
                (Contributi per il lavoro portuale). 
 
  Per provvedere alle spese per il  funzionamento  degli  uffici  del
lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro  nei  porti  di  minor
traffico, il ministro per  le  comunicazioni  puo',  con  decreto  da
emanarsi di concerto con il ministro per le finanze e con quello  per
le corporazioni, imporre  uno  speciale  contributo  a  carico  degli
speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a  dieci
centesimi nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione
interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. 
 
  Parimenti,   per    provvedere    all'assistenza,    alla    tutela
dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle
loro famiglie, il ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico
degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un
contributo,  in  misura  non  superiore  complessivamente  a   cinque
centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.