(CODICE CIVILE-art. 1230)
                             Art. 1230. 
 
                       (Novazione oggettiva). 
 
  L'obbligazione  si   estingue   quando   le   parti   sostituiscono
all'obbligazione originaria una  nuova  obbligazione  con  oggetto  o
titolo diverso. 
 
  La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve  risultare
in modo non equivoco.